Norme per il posizionamento di cartelli pubblicitari nel territorio comunale.

Pubblicata il 14/08/2012

Per l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari, per quanto di competenza e nel rispetto delle prescrizioni previste dai vigenti “Codice della Strada” (D.Lgs.  n.  285/192) e “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”  (D.P.R.  n.  495/1992) e s.m.i., nonché del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto delle pubbliche affissioni”, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:      

  • divieto  di  posizionare qualsiasi tipo di cartellonistica e/o materiale pubblicitario su qualsiasi struttura pubblica, quale pali dell’ illuminazione e/o recinzioni di aree pubbliche, nonché su qualsiasi altro manufatto di proprietà pubblica;           
  • la cartellonistica dovrà essere posizionata fuori dalla sede stradale (strada, marciapiede, pista ciclo-pedonale) su appositi sostegni di varia natura, predisposte ad esclusiva  cura e spese del richiedente o della società pubblicitaria incaricata. Si precisa, a tal fine, che l’ art. 23 del suddetto Codice stradale stabilisce dei principi fondamentali in materia ed in particolare i primi due commi stabiliscono che è vietata la collocazione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono:
  • ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
  • renderne difficile la comprensione;
  • ridurne la visibilità e/o l’efficacia;
  • arrecare disturbo visivo (ad es. abbagliamento);
  • distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
  • In ogni caso, detti impianti non devono costituire in alcun modo ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide e dei loro mezzi di spostamento (carrozzine manuali o a motore, ecc.).

Si fa presente che per la pubblicità su strada provinciale (S.P. n. 122 – Maranese) va presentata richiesta all’Amministrazione Provinciale di Vicenza (Vi.abilità S.p.A. di Vicenza).
La materia, inoltre, è regolamentata dal D.Lgs. n. 446/1997 e dal D.Lgs. n. 507/1993 che affrontano la questione dal punto di vista dell’obbligatorietà del pagamento di un canone pubblicitario per tutti gli impianti esposti alla pubblica vista.
Per necessità o casi particolari resta comunque salva la competenza del Consorzio di Polizia Locale (Alto Vicentino di Schio), a cui va inoltrata la richiesta specifica con congruo anticipo.
Nel caso distinto di richiesta per pubblicità sonora, si precisa che la stessa è regolamentata, limitatamente alle competenze comunali all’interno del “Centro abitato”, dall’art. 2 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto delle pubbliche affissioni”. Fuori dall’anzidetto territorio la pubblicità sonora è regolata dall’art. 59 del detto “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”.


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